Statuto

  • Denominazione e Sede

Art. 1 - È costituita a Roma l’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (AISTUGIA), in giapponese イタリア日本研究学会 (Itaria Nihon kenkyū gakkai). Essa ha carattere culturale e non ha fini politici né di lucro. La sede legale è sita in Gabinetto G.P. Vieusseux - Palazzo Strozzi – Piazza degli Strozzi 1 50123 Firenze.

 

  • Finalità

Art. 2 – L’Associazione si propone di promuovere lo studio e la conoscenza del Giappone in Italia. In particolare di:

a) instaurare una stretta collaborazione con Istituzioni e studiosi italiani e stranieri, anche nell’intento di favorire gli studi interdisciplinari;
b) organizzare convegni e simposi nazionali e internazionali;
c) patrocinare manifestazioni artistiche e culturali;
d) stabilire contatti e accordi con enti editoriali per la pubblicazione di traduzione e studi;
e) raccogliere e diffondere, a mezzo di Newsletter indirizzate ai soci, informazioni sulla realtà giapponese, sulle attività editoriali, sulle manifestazioni culturali e sui progressi negli studi relativi al Giappone compiuti in Italia e all’estero.

 

  • Soci

Art. 3 - I Soci si distinguono in:

a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Onorari.

Possono divenire Soci Ordinari quanti nelle loro attività professionali e di studio manifestano un interesse continuativo o comunque rilevante per un approfondimento della conoscenza e della comprensione della civiltà giapponese e che intendano dare il proprio contributo alle attività dell’Associazione. La domanda di associazione, presentata online e accompagnata dalla presentazione di due Soci, può essere accolta dall’Assemblea con delibera a maggioranza relativa.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche le quali, sensibili all’importanza dello sviluppo delle relazioni culturali italo-giapponesi e della conoscenza del Giappone in Italia, contribuiscano in modo tangibile alla promozione dell’attività dell’Associazione. Vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, su proposta del suo Presidente e del Consiglio Direttivo, può eleggere a maggioranza assoluta, quali Soci Onorari, persone delle quali riconosca i meriti culturali eccezionali nella realizzazione degli scopi che l’Associazione si prefigge. I Soci Onorari non possono superare il numero di 25.

Il pagamento delle quote sociali deve essere effettuato da parte dei Soci Ordinari entro il 31 gennaio di ogni anno attraverso bonifico sul conto corrente Aistugia indicato sul sito dell’Associazione.

Si decade da Socio:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per delibera dell’Assemblea dei Soci: α) in seguito a comportamento contrario alle finalità dell’Associazione, con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti; β) per altri gravi motivi, con la maggioranza assoluta.

 

  • Organi Sociali

Art. 4 - Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Comitato dei Probiviri.
L’Assemblea può eleggere, per acclamazione, un Presidente Onorario.

Art. 5 – L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Segretario Generale almeno una volta all’anno, normalmente in coincidenza con il Convegno annuale dell’AISTUGIA. In caso di necessità, su proposta del Consiglio Direttivo all’unanimità o di un terzo dei Soci, il Segretario Generale può convocare i Soci, in Assemblea straordinaria.

La data, il luogo e l’ordine del giorno debbono essere comunicati ai Soci mediante e-mail inviata alla mailing list dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Devono essere previste una prima e una seconda convocazione che possono aver luogo nello stesso giorno. Non è ammessa rappresentanza su delega. Hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento di tutte le annualità.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci; si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea viene aperta dal Segretario Generale, nomina un proprio Presidente e delibera, a maggioranza assoluta, sull’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, sulle mozioni presentate dai Soci e sull’esclusione di Soci per gravi motivi; a maggioranza relativa sull’ammissione di nuovi Soci; a maggioranza di due terzi dei presenti sull’esclusione di Soci per comportamento contrario alle finalità dell’Associazione e sulle modifiche dello Statuto; a maggioranza di tre quarti dei Soci sullo scioglimento dell’Associazione.

 

  • Maggioranze

Art. 5 bis - Le deliberazioni vengono adottate o a maggioranza assoluta (metà più uno dei partecipanti con diritto di voto) o a maggioranza relativa (metà più uno dei voti espressi, essendo neutri gli astenuti) o con diverse maggioranze espressamente previste; nelle elezioni di candidati, a maggioranza semplice (numero più alto di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati).


Art. 6 - Il Presidente è il simbolo dell’unità dell’Associazione. È eletto, a maggioranza semplice, dall’Assemblea che esprime un’unica preferenza. Resta in carica per due anni ed è sempre rieleggibile. È garante della corretta applicazione dei deliberati dell’Assemblea da parte degli organi direttivi e convoca un’Assemblea straordinaria se ritiene che gli organi direttivi non siano fedeli al loro mandato. Ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, che presiede, quando è presente, con diritto di voto. In caso di parità, il suo voto è determinante. In caso di sua assenza da una riunione, deve essere immediatamente informato dal Segretario Generale sullo svolgimento e sulle decisioni della riunione medesima. Assieme al Segretario Generale rappresenta l’Associazione nei rapporti con altre istituzioni.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri (compreso il Segretario Generale) scelti fra i Soci ed eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea, con l’espressione di un massimo di cinque preferenze, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni due anni; si riunisce almeno due volte all’anno; delibera validamente con la presenza di 4 membri, o di 3 nel caso in cui anche il Presidente sia presente.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta.
In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale, se il Presidente non partecipa alla riunione.
Il Consiglio Direttivo provvede a:
a) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
b) esercitare tutti i poteri per il conseguimento delle finalità associative;
c) amministrare il bilancio dell’Associazione;
d) redigere il resoconto finanziario della gestione annuale che, corredata da una relazione illustrativa, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
e) nominare il personale per l’espletamento dei servizi esecutivi e ausiliari, determinando le attribuzioni;
f) nominare i rappresentanti dell’Associazione per il coordinamento e l’espletamento di particolari iniziative o attività all’estero;
g) nominare il Comitato Redazionale dei volumi di raccolta dei saggi presentati durante il Convegno Annuale dell’Associazione.


Art. 8 - Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea, con l’espressione di un’unica preferenza, a maggioranza semplice. Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell’Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, che presiede, in caso di assenza del Presidente, convoca l’Assemblea Ordinaria e – su mandato del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci Ordinari – quelle straordinarie; può adottare provvedimenti d’urgenza che verranno sottoposti a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.


Art. 9 - Il Consiglio dei Revisori dei Conti è costituito da due revisori effettivi e un supplente, che non siano né consiglieri, né impiegati dell’Associazione. Essi vengono eletti dall’Assemblea, con l’espressione di due preferenze, a maggioranza semplice, provvedono a controllare gli atti di gestione, accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminare il bilancio di previsione e le relative variazioni e il conto consuntivo.


Art. 10 - Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri, che non rivestano cariche sociali, scelti tra i Soci ed eletti dall’Assemblea Generale dei Soci a maggioranza semplice. I Probiviri decadono ogni biennio e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito. Al Comitato dei Probiviri devono essere deferite tutte le controversie, che insorgessero tra Socio e Socio e fra Socio e Associazione, relative ai rapporti sociali e per le quali la legge ammette l’arbitrato. Il Comitato dei Probiviri, qualora venga investito dell’esame della controversia da una o da entrambe le parti interessate, deve preliminarmente convocarle, per effettuare un tentativo di conciliazione. Ove questo non dia esito positivo, il Comitato decide la controversia secondo equità e senza il rispetto delle norme di procedura, depositando la decisione entro centoventi giorni dall’inizio del procedimento. Detto termine può essere prolungato fino a un massimo di ulteriori novanta giorni, nel caso di particolare complessità della questione o di legittimo impedimento di uno o più membri del Comitato. Le decisioni non sono impugnabili.
Qualora al Comitato dei Probiviri venga denunciato da uno o più Soci, in forma scritta e non anonima, il comportamento di un Socio, che sia ritenuto, ad insindacabile giudizio del Comitato stesso, gravemente sconveniente nei confronti dell’Associazione o di uno o più Soci, il Comitato deve invitare, per mezzo di lettera, il Socio a presentare le proprie difese scritte. Qualora il Comitato, a proprio insindacabile giudizio, ritenga il comportamento del Socio non giustificato, propone all’Assemblea l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, fino alla sua espulsione.


Art. 11 - Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti. L’Assemblea può altresì deliberare lo scioglimento dell’Associazione a maggioranza dei tre quarti dei Soci iscritti. In caso di scioglimento, la liquidazione sarà curata dal Consiglio Direttivo sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo destinerà gli eventuali fondi patrimoniali o i fondi residui a Istituzioni italiane aventi finalità similari.
 

Il presente testo tiene conto delle modifiche approvate dall’Assemblea Generale dei soci tenutasi a Milano il 21 settembre 2018.